Ambulanti: novità su pagamento del suolo pubblico e rinnovo concessioni

ambulanti

Con la definitiva approvazione del disegno di legge di conversione del “DL Rilancio” (decreto legge n. 34/2020), sono definitivamente legge le proposte che ANVA ha caldeggiato in relazione all’esonero degli operatori del commercio su aree pubbliche dal pagamento di TOSAP/COSAP a causa dell’emergenza Covid-19 e della sospensione dell’attività, anche se l’esonero riguarda solo i mesi di marzo ed aprile e non tutto il periodo sperato.

L’impegno di ANVA continua affinché nei prossimi provvedimenti sia posto rimedio a questa decisione, che non è pienamente soddisfacente, in quanto gli operatori del commercio su aree pubbliche hanno iniziato a subire le conseguenze dell’emergenza fin dalla metà del mese di febbraio e l’esercizio dell’attività gli è stato impedito almeno fino alla fine del mese di maggio, senza contare che, come peraltro previsto a beneficio di altre categorie imprenditoriali altrettanto meritevoli, l’estensione dell’esonero per ulteriori mesi (fino al 31 ottobre 2020) costituirebbe un giusto riconoscimento ed un adeguato incentivo per una categoria tra le più colpite dalla crisi innescata dalla pandemia.

Va in verità detto che molte amministrazioni comunali della provincia di Grosseto hanno già approvato provvedimenti che annullano il pagamento del suolo pubblico (Tosap/Cosap) fino al 31 Dicembre 2020.

Altra buona notizia è l’inserimento, all’interno dell’art. 181 del disegno di legge, dei commi 4- bis e 4-ter, relativi al rinnovo dodecennale delle concessioni per il commercio su aree pubbliche. Con ciò si pone termine, ci auguriamo, ai dubbi e alle incertezze che rischiavano di arrecare ulteriori danni alla categoria per ciò che riguarda la sorte delle concessioni di suolo pubblico.

Nel testo si specifica infatti:

“4-bis. Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione
temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività.”

 Alleghiamo il testo dell’art. 181 : ARTICOLO 181

Alleghiamo anche il comma 5 dell’articolo 10 del “Decreto semplificazioni” (DL n. 76/2020), solo ieri pubblicato in gazzetta, e che sarà oggetto di discussione parlamentare nelle prossime settimane, il quale recepisce un’altra istanza della categoria, fatta propria dalla nostra Associazione, estendendo al commercio su aree pubbliche l’agevolazione già riconosciuta dal richiamato art. 181 del “DL Rilancio” ai pubblici esercizi, ovverosia l’esclusione delle autorizzazioni di cui al Codice dei beni culturali per la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, fatta eccezione per le piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.

ART. 10 COMMA 5 DL 76/2020