L’art 57 bis DL n 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d’imposta con le “campagne pubblicitarie “ poste in essere da imprese/lavoratori autonomi , successivamente l’art d del DL n 148/2017 ha esteso l’agevolazione anche agli enti non commerciali .
A seguito dell’emergenza COVID 19 il legislatore è intervenuto apportando ulteriori e significative modifiche, in particolare:
SOGGETTI BENEFICIARI:
- IMPRESE /ENTI NON COMMERCIALI
- LAVORATORI AUTONOMI
A prescindere dalla forma giuridica della dimensione aziendale e regime contabile .
INVESTIMENTI AGEVOLABILI:
Acquisto di spazi pubblicitari /inserzioni commerciali effettuate tramite:
- Stampa periodica /quotidiani (nazionali o locale) anche “on line”;
- Emittenti televisive /radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato e locali ( analogiche e/o digitali )
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie /costi di intermediazione ed ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario anche se ad esso funzionale o connesso.
Sono invece ESCLUSE le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:
- Televendite di beni/servizi di qualunque tipologia
- Servizi pronostici/giochi scommesse con vincite di denaro
- Servizi di messaggeria vocale /chat –line con servizi a sovraprezzo
Il credito d’imposta spetta nella misura del 50% degli investimenti effettuati e che si prevede di effettuare entro il 31 dicembre 2020, e tale credito andrà utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello f24.
LA DOMANDA PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO VA PRESENTATA ENTRO IL 30/09 IN MODALITA’ TELEMATICA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE.