Contributi Inps: gli importi 2025 per artigiani e commercianti

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L’Inps , con la circolare n. 38/2025, ha definito le aliquote e gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno in corso.

Le aliquote per il corrente anno sono:

ARTIGIANI COMMERCIANTI
Titolari e coadiuvanti/ coadiutori 24% 24,48%

 

Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo I.V.S. dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è stabilito in 18.555,00 euro.

La contribuzione I.V.S. dovuta sul minimale sopraindicato risulta così suddivisa:

ARTIGIANI COMMERCIANTI
Titolari e coadiuvanti/ coadiutori € 4.460,64 (4.453,20 IVS + 7,44 maternità) € 4.549,70 (4.542,26 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato al mese risulta pari a:

ARTIGIANI COMMERCIANTI
Titolari e coadiuvanti/ coadiutori € 371,72 (371,10 IVS + 0,62 maternità) € 379,15 (378,53 IVS e finanziamento cessazione attività commerciale + 0,62 maternità)

Si precisa che il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell’impresa.

Il contributo è dovuto fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di 55.448,00 euro.

Le aliquote contributive per importo superiore a 55.448,00 euro risultano le seguenti:

Scaglione di reddito Artigiani Commercianti
Titolari e coadiuvanti/coadiutori superiore a € 5.448,00 25% 25,48%

Viene segnalato che la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 186, Legge n. 207/2024), ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso dell’anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell’art. 1, Legge n. 233/1990, e che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario. L’INPS ha precisato che, con successiva circolare verrà illustrata in dettaglio la normativa relativa alla citata misura, e saranno altresì fornite le indicazioni per la presentazione della domanda.

SCADENZE E MODALITA’ DI PAGAMENTO (via F24) 

contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

• 16 maggio 2025, 20 agosto 2025, 17 novembre 2025 e 16 febbraio 2026, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

• entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2024, primo acconto 2025 e secondo acconto 2025.