Con tutti i decreti e le disposizioni che sono state emanate dal Governo, dalla Protezione Civile, dal Ministero della Sanità e dalle Regioni anche per le imprese a volte è complesso capire cosa di può fare e cosa no. Vediamo di schiarirci le idee su alcuni aspetti di interesse per le imprese nostre associate.
Le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l’acquisto anche di beni diversi come, ad esempio, abbigliamento, calzature, articoli sportivi, articoli di cancelleria, giocattoli, etc.?
L’ Ordinanza della Regione Toscana n. 30 del 09.04.2020 stabilisce che è consentita l’attività di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio (codice ATECO 47.62.20) e l’attività di commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (codice ATECO 47.65) all’interno di attività di vendita di generi alimentari o di altre attività commerciali non soggette a chiusura, ai sensi dell’Allegato 1 al D.P.C.M. 11 marzo 2020. Per quanto riguarda altre merceologie invece non è consentita.
La vendita al dettaglio degli stessi articoli di cartoleria e forniture per ufficio (codice ATECO 47.62.20) e l’attività di commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (codice ATECO 47.65) può essere svolta da parte delle attività commerciali soggette a chiusura esclusivamente per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e online.
I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?
Sì, l’ Ordinanza della Regione Toscana n. 30 del 09.04.2020 stabilisce che è consentito alle attività commerciali soggette a chiusura di effettuare la consegna a domicilio e la vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e on-line anche dei prodotti non compresi nell’Allegato 1 al D.P.C.M. 11 marzo 2020, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto e la consegna, evitando contatti personali a distanza inferiore a un metro.
Per poter effettuare consegne a domicilio è necessario fare qualche adempimento particolare?
Per quanto riguarda la vendita di generi alimentari, in merito si è espresso l’organo di controllo preposto indicando di redigere esclusivamente un’integrazione del manuale di autocontrollo che riporti le procedure adottate come il mantenimento della temperatura.
La Regione Toscana ha emanato una nota in merito (scaricabile da qui) nella quale si sostanzia che: tutte le attività di vendita di generi alimentari e ristorazione già notificati ai fini asl non devono effettuare nessuna scia di aggiornamento tramite portale suap alla asl competente per la consegna al domicilio del consumatore e non devono registrare aggiornamento neanche per effettuare questo servizio di consegna al domicilio nenache dopo il Covid. Rimane da aggiornare il manuale Haccp e Documento valutazione rischi.
Per quanto riguarda le altre attività per le quali l’ Ordinanza della Regione Toscana n. 30 del 09.04.2020 consente la consegna a domicilio e la vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e on-line si ritiene che, in virtù della suddetta ordinanza, non sia necessario nessun ulteriore adempimento
Posso vendere piante e fiori ?
L’ Ordinanza della Regione Toscana n. 30 del 09.04.2020 stabillisce che è consentita la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali alimentari.
Sono una attività che accetta i buoni pasto forniti dai Comuni alle persone che ne hanno fatto richiesta, come mi devo comportare per quanto riguarda l’aspetto fiscale?
I comuni hanno definito in questi giorni le modalità di erogazione dei buoni spesa da utilizzare da parte dei cittadini nei negozi che hanno aderito all’iniziativa .
Vengono di seguito dettagliate le modalità operative che gli esercenti aderenti dovranno adottare :
- Al momento della vendita di beni di prima necessità al cittadino, intestatario dei buoni spesa , l’esercente emetterà un DOCUMENTO COMMERCIALE (SCONTRINO ) con l’indicazione dell’elenco dei beni alimentari e/o per l’igiene personale di PRIMA NECESSITA’ ceduti;
- A fine mese , il commerciante emetterà una fattura elettronica riepilogativa PA al Comune , alla fattura dovranno essere allegati i buoni spesa e gli scontrini da cui sia possibile vedere l’elenco dei beni acquistati . La fattura sarà fuori campo IVA art 2 comma 3 lett. A – codice N2
Ricordiamo che l’esercente dovrà rigorosamente attenersi a quanto regolamentato sulla convenzione che ha firmato con il Comune , ricordiamo , di porre attenzione ai beni che vengono acquistati con i buoni spesa, tali BENI DOVRANNO ESSERE ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA’, PER L’IGIENE PERSONALE , PER L’IGIENE DELLA CASA , FARMACI , ARTICOLI MEDICALI .
Le erboristerie rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è stata sospesa a seguito dell’adozione del Dpcm dell’11 marzo 2020?
No. L’attività di erboristeria è da ritenersi assimilabile a quella del commercio di prodotti per l’igiene personale ovvero di generi alimentari e dunque può essere svolta.
I bar gli altri esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, che vendono anche prodotti commerciali consentiti, come tabacchi o quotidiani, possono restare aperti?
In questi esercizi, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, mentre possono continuare le attività commerciali consentite ai sensi dell’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020.
Gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive devono restare chiusi?
Gli alberghi possono proseguire la propria attività ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti. Le strutture turistico-ricettive di varia tipologia come i bed and breakfast e le altre strutture ricettive possono proseguire la propria attività, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività, esclusivamente nei casi in cui siano ospitate persone impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.
Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?
Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche. Tale compito è demandato alle autorità di pubblica sicurezza.
Come si svolge il servizio di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande all’interno degli alberghi e delle altre strutture ricettive?
I bar e i ristoranti all’interno degli alberghi e delle strutture ricettive possono continuare a svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli ospiti di dette strutture e nel rispetto delle precauzioni di sicurezza vigenti.
Quali sanzioni sono previste in caso di violazione delle norme?
Dal 26 marzo, con l’entrata in vigore del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le sanzioni sono state rese più severe e immediate. In generale, per chi viola le misure di contenimento dell’epidemia si prevede una sanzione amministrativa in denaro (da 400 a 3.000 euro). Se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni possono arrivare fino a 4.000 euro. Oltre a questo, in caso di violazione delle misure di contenimento previste per pubblici esercizi, attività sportive, ludiche o di intrattenimento, attività di impresa o professionali e commerciali, può essere imposta la immediata sospensione dell’attività fino a 30 giorni. In caso di reiterazione le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate (quindi da 800 a 6000 euro oppure 8.000 euro se commesse mediante l’utilizzo di un veicolo), mentre quella accessoria è applicata nella misura massima.
Il mancato rispetto della quarantena da parte di chi è risultato positivo al Covid-19, invece, comporta sanzioni penali: arresto da 3 a 18 mesi e pagamento di un’ammenda da 500 a 5000 euro, senza possibilità di oblazione. In ogni caso, se nel comportamento di chi commette la violazione delle misure di contenimento suddette sono riscontrati gli elementi anche di un delitto, resta la responsabilità penale per tale più grave reato. Quindi, ad esempio, rendere dichiarazioni false nelle dichiarazioni sostitutive consegnate alle forze di polizia durante i controlli resta un reato, che comporta l’immediata denuncia. Oppure violare la quarantena e, avendo contratto il virus, uscire di casa diffondendo la malattia può comportare la denuncia per gravi reati (epidemia, omicidio, lesioni), puniti con pene severe, che possono arrivare fino all’ergastolo.
Gli automezzi pesanti possono circolare?
Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2020, di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, è sospeso per i giorni 10, 11, 12, 13 e 14 aprile, ferma restando la sospensione del predetto calendario, sino a successivo provvedimento, prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, per i veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci .
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