La Legge 24 aprile 2020 n. 27, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, a conversione del DL 18/2020, ha modificato in parte gli arti 61 e 62 del DL 18, relativamente alla sospensione dei versamenti.
In particolare, tra i settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria vengono inseriti anche gli esercenti di librerie, che non risultano ricomprese in gruppi editoriali, dagli stessi direttamente gestite.
Anche tali soggetti possono quindi beneficiare, senza altre condizioni, della sospensione:
- dal 2 marzo al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73), dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatori
- dei termini dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020.
In pratica, tali soggetti, qualora non abbiano effettuato i versamenti in esame senza poter beneficiare di altre sospensioni, diventano destinatari di una “sanatoria” con effetto retroattivo, in quanto potranno effettuarli, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta al 1° giugno);
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oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.