Decreto #CuraItalia: le principali misure per le imprese

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il  DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 cosìddetto Decreto #CuraItalia .

Il decreto contiene misure concernenti tantissimi settori, dalla pubblica amministrazione, alle scuole, dalle imprese alle famiglie e tanto altro.

E’ doveroso precisare che molte delle disposizioni previste nel decreto non sono immediatamente attuabili, ma necessitano di decreti attuativi o di nuove disposizioni da parte del Governo o di indicazioni da parte dell’INPS o degli altri enti coinvolti  per cui in questi casi non è ancora possibile dare informazioni certe su come accedere alla misura di sostegno prevista.

Naturalmente è nostra cura aggiornare costantemente le imprese nostre associate sulle modalità di accesso a queste misure di sostegno non appena saranno comunicate dagli organismi preposti.

Informiamo inoltre che per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare il numero 0564/438811 o inviare una email all’indirizzo: info@confesercenti.gr.it

Per informazioni relative al credito contattare il numero: 339/2865030 (Massimiliano)

Vediamo ora quali sono i principali provvedimenti a sostegno di imprese e lavoratori.

LAVORO

Con il decreto legge 17 marzo 2020 nr.18 troviamo misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale:

1)  CIGO (cassa integrazione ordinaria) per le imprese che versano tale contributo (industriali etc…) con la causale Covid-19

2)  FIS Assegno Ordinario per le imprese iscritte al FIS  con più di 5 dipendenti  con causale Covid-19

In questo caso lo strumento copre la sospensione (zero ore lavorate) e la riduzione dell’orario di lavoro per la totalità dei dipendenti (operai, impiegati, apprendisti) per un massimo di 9 settimane da utilizzarsi per i periodi dal 23/02/2020 entro agosto 2020.

La domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione/riduzione

3) CIG in deroga anche per le imprese con un solo dipendente

Anche questo strumento si applica per un massimo di 9 settimane per i dipendenti già in forza al 23/02/2020, è utilizzabile sia in sospensione (zero ore lavorate) che in riduzione dell’orario di lavoro.

Alla domanda del datore di lavoro segue il decreto regionale di approvazione. L’INPS eroga direttamente la prestazione.

Alle risorse stanziate dal Governo, in Toscana, si aggiungono 60 milioni di economie frutto della gestione virtuosa dei precedenti ammortizzatori in deroga che la Regione Toscana ha accantonato e che rimette a disposizione di imprese e lavoratori del territorio.

La Regione Toscana ha infatti sottoscritto con le parti sociali rappresentate nella commissione permanente regionale Tripartita un accordo che definisce criteri e modalità procedurali circa l’utilizzo della cassa integrazione in deroga.

Grazie alla stipula di questo accordo quadro, i datori di lavoro potranno presentare domanda di concessione di cassa integrazione alla Regione Toscana, per via telematica, attraverso un sistema informativo che sarà reso disponibile a breve.

CONGEDO SPECIALE O BONUS BABY SITTER

A decorrere dal 5 marzo 2020, ai lavoratori genitori dipendenti del settore privato nonché ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS e ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS con figli di età non superiore a 12 anni è riconosciuto il diritto a fruire, in modo continuativo o frazionato, di uno specifico congedo non superiore a quindici giorni.

A fronte di tale congedo ai lavoratori è riconosciuto il seguente indennizzo :

  • 50 per cento della retribuzione per i lavoratori dipendenti;
  • 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità: per i lavoratori automi iscritti alla gestione separata INPS
  • 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS

In alternativa rispetto al congedo è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo successivo al 5 marzo 2020. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. Tale bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS definirà le modalità operative per l’accesso alle prestazioni.

Per quanto riguarda il congedo straordinario il Presidente dell’INPS ha fatto sapere che lo si potrà chiedere direttamente in azienda, è già possibile richiederlo e può avere valenza retroattiva fino al 5 marzo (data di chiusura delle scuole). Potrà essere richiesto da entrambi i genitori entro un limite massimo complessivo di 15 giorni.

CREDITO

ATTUAZIONE DEL FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI “PRIMA CASA”, C.D. “FONDO GASPARRINI”
Il Fondo di solidarietà, consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.
In relazione all’emergenza COVID – 19, si è esteso l’intervento del Fondo anche alle ipotesi di lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’ISEE.

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE COLPITE DALL’EPIDEMIA DI COVID-19
La disposizione consiste in una moratoria finanziaria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica delia caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19.

Possono beneficiare, facendone richiesta alla banca o ad altro intermediario finanziario creditore, solo imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano già ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che:

· le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, esistenti alla data del 29 febbraio 2020, non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
· la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese (gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore ed eventuali elementi accessori (garanzie) sono prorogati coerentemente);
· il pagamento delle rate di mutui, prestiti, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e canoni di leasing con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore.

Segnaliamo le opportunità del CONSORZIO ITALIA CONFIDI che per la Toscana ha raggiunto accordi con i più importanti istituti di credito per mettere a disposizione un plafond di 10 milioni di euro, con le seguenti modalità:

  • garanzia fino al 80% con durata massima di 120 mesi di cui 12 di preammortamento per tutte le finalità e tutti settori con costi ridotti grazie a plafond dedicati. Inoltre può intervenire su rinegoziazioni, allungamenti e moratorie in accordo con tutti gli istituiti di credito

SCARICA LA CIRCOLARE ESPLICATIVA DELL’ABI

CONSULTA LA FAQ DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

FISCALE

INDENNITA’ UNA TANTUM DI 600 EURO

 il decreto cura italia prevede l’assegnazione   di un indennita’ pari a 600   per euro  per il mese di marzo .

tale misura agevolativa risulta destinata ai seguenti soggetti:

  • liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti co.co.co attivi alla stessa data iscritti alla gestione separata
  • operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione , che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo ;
  • lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo , con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo fondo , cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro , e non titolari di pensione
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabiilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. anche questi soggetto devono non essere titolari di pensione e di rapporto do lavoro dipendente
  • l’indennità spetta, tra l’altro, agli artigiani/commercianti iscritti alla gestione IVS. Il Ministero nelle proprie FAQ ha chiarito che la stessa spetta anche agli agenti e rappresentanti di commercio iscritti a ENASARCO.
  • sono inclusi anche i soci di società di persone e i collaboratori delle imprese familiari

Con appositi Decreti il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF individuerà i criteri di priorità / modalità di attribuzione delle indennità da destinare “a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria” di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ENASARCO, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali). 

E’ stato stanziato un limite di spesa per ogni categoria , di conseguenza se le domande superano gli importi previsti, l’indennita’ verra ridotta in proporzione

NB: per accedere all’indennita’ sara’ necessario presentare una domanda apposita , e nel merito bisognera’ aspettare i chiarimenti che fornira’ l’INPS.

L’INPS ha fornito indicazione che la possibilità di presentare le domande sarà attiva da Mercoledì 1 Aprile.

PROROGA DEI VERSAMENTI FISCALI E TRIBUTARI:

L’art 60 del decreto proroga per TUTTI al 20 Marzo , senza applicazione di interessi e sanzioni , i termini per i versamenti verso le amministrazioni Pubbliche in scadenza il 16/03/2020, per TUTTI senza quindi fare alcuna distinzione tra categorie di imprese , volumi d’affari ecc .

A questa mini proroga ESTESA PER TUTTI si aggiunge poi un ulteriore proroga al 31/05/2020 ma , in questo caso,  è necessario fare delle importanti precisazioni che riguardano sia da un lato la categorie delle imprese sia il volume di affari realizzato dalle stesse , in particolare :

per la categoria di imprese arte o professione che nell’anno d’imposta 2019 non hanno superato ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro, e che hanno il domicilio fiscale o sede legale /operativa nel territorio italiano :

è prevista la sospensione dei pagamenti limitatamente ai versamenti in scadenza tra l’8 Marzo e il 31 Marzo, in particolare viene posticipato il pagamento di:

  • RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
  • ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE
  • IVA
  • CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
  • PREMI PER ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

i versamenti sospesi dovranno essere versati entro il 31 Maggio o in un unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio .

quindi per questa categoria di impresa arte e professione la proroga riguarda solo i versamenti del mese di marzo

L’art 61 prevede poi una serie di categorie di imprese ritenute maggiormente danneggiate (Guarda l’elenco cliccando qui ) , per queste imprese è prevista :

la stessa sospensione sopra elencata, ma estesa anche ai versamenti per ritenute addizionale regionale e comunale , contributi previdenziali e assistenziali , premi inail relativi al mese di aprile.

quindi tutti coloro che non gestiscono una delle attivita’ previste dall’art 61, e che nel periodo di imposta 2019 hanno realizzato un volume di affari superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna sospensione dei versamenti ma solo un differimento tecnico al 20/03/2020.

Nb: ultima importante precisazione, il versamento delle ritenute di lavoro autonomo (codice tributo 1040) e la tassa di vidimazione libri sociali per le srl beneficia della proroga solo al 20/03/2020, tali tributi quindi non potranno in alcun caso essere pagati al 31/05/2020.

Il decreto legge n. 18/2020, favorendo la posizione dei creditori di imposta, ha indotto a ritenere che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Scarica la  TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SCADENZE

COMPENSI E PROVVIGIONI PAGATE TRA L’8 MARZO E IL 31 MARZO.

 Al lavoratore autonomo e all’agente di commercio che nel mese precedente non hanno sostenuto  spese per lavoro dipendente e non hanno realizzato ricavi o compensi  nel periodo d’imposta precedente (2019) superiore a 400.000 mila euro e’ concessa la possibilita’ della non applicazione della ritenuta irpef . in sostanza il lavoratore autonomo potra’ riscuotere il compenso al lordo della ritenuta impegnandosi poi a versare lui la ritenuta entro il 31 maggio ( in un unica soluzione o in 5 rate ) .

ART 64 CREDITO IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DEGLI STRUMENTI DI LAVORO :

E’ riconosciuto un credito d’imposta per il 2020 per tutti gli esercenti attivita’ d’impresa  arte o professione pari al 50% delle spese di sanificazione  e degli strumenti di lavoro fino a un massimo di 20 mila euro.

ART 65 CREDITO IMPOSTA SUL CANONE DI LOCAZIONE PER BOTTEGHE E NEGOZI

E’ riconosciuto un credito d’imposta del 60% da utilizzare esclusivamente in compensazione dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale c1.

Nb: questo credito d’imposta non è riconosciuto a:

  • tutte le attività definite essenziali nel dpcm 11 marzo 2020 ( farmacie , generi alimentari e cc ) ;
  • il credito d’imposta non e’ riconosciuto nei confronti dei titolari di reddito di lavoro autonomo

il credito d’imposta e’ riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo stanziato pari a 50 milioni di euro .

 

ART 66 EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELL’EMERGENZA CORONA VIRUS

 Il decreto ha stabilito specifiche agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali in favore dello stato , delle regioni degli enti locali territoriali , fondazioni, associazioni  legalmente riconosciute senza scopo di lucro .

se tali erogazioni sono effettuate da privati  e enti non commerciali le stesse saranno detraibili dall’imposta lorda in misura pari al 30% fino a un importo massimo di 30 mila euro.

se l’erogazione e’ effettuata da titolari reddito d’impresa gli importi saranno deducibili sia dal reddito d’impresa che dalla base imponibile irap.

ART 67  SOSPENSIONE DEI TERMNI RELATIVI ALL’ ATTIVITA’ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attivita’ di liquidazioni  di controllo  di accertamento di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici  degli enti impositori .

in relazione alle istanze di interpello , se prodotte durante il periodo di sospensione  i termini per la risposta decorrono dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione  ( 01/06/2020) .

nb sono prorogati di due anni i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attivita’ di controllo degli uffici degli enti impositori , questo vuol dire che per l’anno d’imposta 2015 per esempio i termini di decadenza scattano il 31/12/2022 e non il 31/12/2020.

ART 68 SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DI RISCOSSIONE

E’ prevista la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio derivante da :

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’agenzia delle entrate delle dogane e dei monopoli;
  • ingiunzioni emessi dagli enti territoriali
  • atti esecutivi degli enti locali

rientrano nel differimento al 31 maggio 2020 anche le rate dei versamenti del 28 febbraio 2020 relativi alla rottamazione ter nonche’ la rata del 31 marzo 2020 in materia di saldo stralcio. tali rate dovranno essere pagate entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ( entro il 30/06/2020)

nb: la sospensione non riguarda invece :

  • gli avvisi bonari 36 ter e 36 bis e le rateizzazioni degli stessi
  • la scadenza degli avvisi di accertamento non esecutivi e le relative rate ( qualora l’avviso fosse rateizzato)

ART 102 NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE  DI SOCIETA

E’ previsto un rinvio di due mesi dei termini per la convocazione delle assemblee societarie chiamate ad approvare il bilancio al 31/12/2019, tutte le societa’ di capitali potranno quindi convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale a prescindere dalle relative disposizioni statutarie.

di conseguenza considerando che il 2020 e’ un anno bisestile la scadenza fissata per l’approvazione del bilancio  e’ fissata al 28 giugno 2020 .

e’ concessa la possibilita’ di prevedere anche la partecipazione e l’intervento all’assemblea e l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza mediante mezzi di telecomunicazioni che garantiscono l’identificazione dei partecipanti

DIARIA HYGEIA PER GLI ASSOCIATI CONFESERCENTI

Per gli associati Confesercenti con copertura sanitaria Hygeia attiva, è prevista una diaria in caso di positività al virus COVID-19.

Per l’attivazione della garanzia è necessario il referto del tampone che attesti la positività al virus COVID-19, rilasciato dalle Autorità competenti su conferma del Ministero della Salute e/o dell’Istituto Superiore di Sanità. In caso di ricovero presso strutture pubbliche individuate per il trattamento del virus dal Ministero, l’Assicurato avrà diritto a un’indennità di € 40,00 per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni all’anno (si specifica che la giornata di ingresso e dimissione costituiscono un’unica giornata ai fini della corresponsione della diaria).

Qualora, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle disposizioni in esso contenute, si renda necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, l’Assicurato avrà diritto a un’indennità di € 30,00 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno.

La diaria giornaliera per isolamento domiciliare verrà corrisposta anche qualora l’Assicurato non abbia preventivamente subito un ricovero

Per ulteriori informazioni chiamare il numero verde: 800 822 495

ALTRE MISURE SPECIFICHE

RINVIO DI SCADENZE ADEMPIMENTI RELATIVI A COMUNICAZIONI SUI RIFIUTI


Sono prorogati al 30 giugno 2020 i termini relativi a:
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) ;
b) presentazione da parte dei produttori alle CCIAA della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, nonché trasmissione dei
dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e
per veicoli;
c) presentazione della comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate al Centro di Coordinamento;
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali 

TAX CREDIT PER LE EDICOLE

In particolare, si dispone per il 2020:
· l’incremento da 2mila a 4mila euro dell’importo massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario;
· l’ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili con l’ammissione di: spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;