Nella Gazzetta ufficiale del 23 luglio 2021 è stata pubblicato il Decreto legge 105 contenente:
Proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021
modalità di utilizzo dei Green pass Covid
nuovi criteri per la determinazione delle aree di rischio e relative limitazioni.
GREEN PASS COVID
Dal 6 agosto 2021, le certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass) saranno vincolanti per l’esercizio di
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive (che possono avvenire secondo nuove specifiche indicazioni )
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici
Cosa sono/come si ottengono i Green pass Covid? Sono Certificati cartacei o digitali che attestano l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
Dall’esibizione del Green pass sarà esentato chi esclusi per eta’ dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
In alternativa al Green pass varrà l’attestazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)
Come si verificano i Green pass Covid? Le modalità di verifica digitale devono essere definite da un apposito Dpcm; prima della sua emissione la verifica andrà fatta sulla versione cartacea.
AREE DI RISCHIO – NUOVI CRITERI E LIMITAZIONI
EVENTI PUBBLICI
In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, saranno consentiti con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
In zona bianca, la capienza consentita non potrà essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non potrà essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non potrà comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.
EVENTI SPORTIVI RICONOSCIUTI DI INTERESSE NAZIONALE O INTERNAZIONALE
In zona bianca, la capienza consentita non potrà essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non potrà essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non potrà essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico
ADEMPIMENTI TITOLARI ATTIVITA’ E SANZIONI
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività vincolate alla esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
Sanzioni in caso di violazione: da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Se ripetuta per tre volte in tre giorni diversi: possibile chiusura da 1 a 10 giorni.
NUOVI CRITERI DETERMINAZIONE AREE DI RISCHIO
Dal 1 agosto 2021, i parametri principali per la determinazione dei colori corrispondenti alle aree di rischio saranno il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.
DISCOTECHE
Disposto uno specifico fondo (20 milioni di euro) per gestori.