Green pass, attività e verifiche all’ingresso: cosa chiedere a chi, non essendo europeo, non può esibire il green pass? E quali sono le disposizioni in vigore per chi arriva dall’estero?
E’ fissata fino al 15 dicembre la validità delle indicazioni del Ministero della Salute, introdotte inizialmente a fine luglio e poi prorogate e integrate con l’Ordinanza 22 ottobre: sul territorio italiano sono valide le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie di Stati Uniti, Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e, dal 25 ottobre, anche India e Brasile, che sono riconosciute come equivalenti a quelle dell’Unione Europea emesse dopo la vaccinazione oppure un test negativo oppure la guarigione da COVID-19.
Da questi paesi per entrare in Italia sarà necessario sottoporsi ad un tampone nelle 72 ore precedenti alla partenza, la compilazione del “Passenger Locator Form” (PLF) ed un periodo di isolamento fiduciario di 10 giorni all’arrivo in Italia.
CHI PU’ EVITARE L’ISOLAMENTO FIDUCIARIO
Chi arriva da paesi come Stati Uniti, Giappone e Canada ed è in possesso della Certificazione Verde Covid-19 può entrare in Italia evitando l’isolamento fiduciario, previa esibizione alle autorità competenti del PLF e della certificazione di tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale. In mancanza di Certificazione Verde, fermo restando l’obbligo di tampone, sarà applicata la misura dell’isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di sottoporsi a un tampone molecolare o antigenico alla fine dell’isolamento.
COME POSSONO UTILIZZARE IL GREEN PASS
Per spostarsi all’interno dell’Unione Europea e nell’area Schengen è sufficiente la certificazione verde e la compilazione del PLF. Le certificazioni possono essere esibite in formato cartaceo o digitale e permettono l’accesso ad attività e servizi che richiedono il possesso della Certificazione verde COVID-19, secondo la normativa d’emergenza in vigore. Devono essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano; inglese; francese; spagnolo; negli altri casi vanno accompagnate da una traduzione giurata. La loro validità è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano. La circolare indica anche i vaccini ad oggi accettati in Italia e autorizzati dall’Ema