Iva agevolata per ristoranti e bar che fanno asporto o consegna a domicilio

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GROSSETO – In seguito alle disposizioni di emergenza, gli esercizi abilitati alla somministrazione alimenti e bevande, possono effettuare la loro attività esclusivamente in modalità da asporto o consegna a domicilio. In questi casi il DPR 633/72 prevede applicazione iva con aliquote differenziate rispetto alla somministrazione (consumo) presso il locale stesso.

La somministrazione di alimenti e bevande è assoggettata all’aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972;

l’asporto e/o la consegna a domicilio, invece, sono assimilati alla “cessione di beni ”: l’aliquota applicabile varia in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.

La legge di Bilancio 2021 ha previsto che sia applicata comunque l’iva agevolata al 10 % per le “preparazioni alimentari”, ovvero per le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

La novità non riguarda le bevande (e tra queste, caffè o cappuccini). Quindi, a titolo esemplificativo, in caso di asporto

di un primo piatto: iva 10 %

di una birra: iva 22 %

di frutta: iva 4 %.

La nuova norma ha forma di interpretazione autentica, con valore retroattivo: va a sanare quindi anche i casi di chi in passato ha applicato l’aliquota agevolata sui preparati alimentari in asporto o domicilio.

Per effettuare contabilmente il servizio di asporto o consegna a domicilio i pubblici esercizi interessati devono avere attivo sul proprio Registratore Telematico il tasto “ASPORTO” o i tasti differenziati per aliquote iva dei prodotti venduti;