Marchi e brevetti: ecco cosa cambia da fine agosto

Esazione Diritto Annuale 2017 iscritti a REA e Sezioni Speciali Registro Imprese

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 2023 la legge 102/2023 che apporta modifiche al Dlgs. 30/2005, il Codice della proprietà industriale. Le nuove norme entreranno in vigore dal prossimo 23 agosto.

Tra le novità principali della riforma ci sono

  • il divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta,
  • la possibilità di avere una protezione temporanea per disegni e modelli presentati nelle fiere nazionali ed internazionali
  • la facoltà di rivendicare la priorità di registrazione.

Per quanto riguarda il termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale viene specificato che ha una durata di 20 anni dal deposito della domanda, con la scadenza fissata “all’ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda”. Non c’è possibilità di modifica o rinnovo.

L’articolo 12 cancella l’obbligo di trasmissione di documentazione cartacea all’Ufficio brevetti e marchi del Ministero da parte delle Camere di commercio, inoltre, l’accesso al sistema di deposito telematico delle domande avverrà esclusivamente attraverso l’identità digitale dell’utente;  tale metodo consentirà di non apporre la firma digitale del documento oggetto di deposito.

Per la domanda di brevetto, il pagamento dei diritti di deposito si potrà effettuare entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa.

Con l’articolo 31 sono stati poi rimodulati gli importi dovuti a titolo di imposta di bollo (All. A. DPR 642/72