Imposta di soggiorno: novità normative sugli aspetti sanzionatori

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L’art. 180 del c.d. “Decreto Rilancio”, come è noto, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco in
conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.


La dotazione del Fondo è stata poi incrementata di 300 milioni di euro per l’anno 2020
, ai sensi c.d. “Decreto agosto”. 


Ricordiamo che il
gettito dell’imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali; il gettito del contributo di sbarco è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori.

Ciò premesso, va evidenziato che, proprio come la Confesercenti aveva in varie occasioni proposto ed auspicato, finalmente il legislatore ha inteso provvedere ad allineare il ruolo del gestore delle strutture ricettive in relazione all’incasso dell’imposta di soggiorno a quello già previsto per il contributo di sbarco per i titolari delle compagnie di navigazione e aeree o per i soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali.


Anche
il gestore delle strutture ricettive è ora considerato infatti responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti dei clienti, soggetti passivi dell’imposta o del contributo.
Ciò dovrebbe escludere l’attribuzione al gestore delle strutture ricettive della qualifica di incaricato di pubblico servizio, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva affermato spettare al gestore dell’attività ricettiva come derivante dall’attività di riscossione dell’imposta di soggiorno operata dallo stesso per conto dei Comuni, oltre che dalla strumentale responsabilità di versamento. Sulla base dell’attribuzione di tale qualifica, la condotta di omesso o parziale versamento dell’imposta è stata alla base di numerosi provvedimenti che hanno sancito la responsabilità penale dei gestori delle strutture ricettive per il reato di peculato (art. 314 c.p.), con un sensibile aggravio di pena rispetto ad altre ipotesi prospettate.


Ad escludere l’applicazione della sanzione penale dovrebbe bastare anche quanto previsto dallo stesso art. 180 del “DL Rilancio” al comma 3, laddove stabilisce che
“per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471”.


Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 689/81, infatti, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale. E dunque, ammesso e non concesso che al gestore delle strutture ricettive si applichi ancora la qualifica di incaricato di pubblico servizio, la sanzione applicabile sarebbe, per il principio di specialità, quella amministrativa e non quella penale.


L’art. 13 del D. Lgs. n. 471/97 prevede a carico di chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dovuti l’applicazione della sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.


L’art. 180 del DL Rilancio prevede inoltre a carico del gestore della struttura ricettiva la
presentazione di una dichiarazione, che deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data  di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 34. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.


Lo stesso art. 180, al comma 4, interviene in tema di
locazioni brevi, prevedendo, analogamente alla fattispecie dell’alloggio presso le strutture ricettive, che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo relativo ad una locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Anche in questo caso la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.


Anche per la fattispecie delle locazioni brevi, infine, per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 471/97.