Novità per i compro-oro

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Gli operatori professionali del commercio oro ai sensi della legge 7/2000, a seguito delle modifiche normative apportate dal Dlgs 211/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 2 gennaio 2025, sono interessati da alcune novità introdotte per rispondere agli obblighi dettati dal regolamento (UE) 2018/672, relativo ai controlli sul denaro in entrata o in uscita dall’Unione Europea, con l’obiettivo di prevenire e contrastare attività illecite come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La prima è che anche per le operazioni in oro dovrà essere assicurata la tracciabilità, quindi gli operatori del settore dovranno adeguarsi alle nuove norme e agli obblighi di segnalazione e la seconda è che saranno censiti in un Registro tenuto dall’Organismo agenti e mediatori (Oam) e non più in Banca d’Italia.

TRACCIABILITA’ ANCHE PER LE OPERAZIONI IN ORO
Il nuovo decreto introduce dunque modifiche al modo in cui viene regolamentato il commercio dell’oro in Italia, con l’obiettivo di aumentare la trasparenza e il controllo sulle operazioni, vediamo quali:

Ampliamento della definizione di “oro da investimento” e “materiale d’oro”: Vengono inclusi nell’ambito di queste definizioni anche l’oro destinato alla lavorazione e i semilavorati.

Maggiori obblighi di segnalazione all’UIF: Le operazioni in oro, anche quelle di valore inferiore a 10.000 euro ma effettuate ripetutamente con lo stesso soggetto, devono essere segnalate all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

Obbligo di segnalazione per gli operatori professionali: Sia gli operatori professionali che operano per conto proprio sia quelli che operano per conto di terzi devono segnalare all’UIF le operazioni in oro che superano le soglie previste.

Tempistiche per la segnalazione: La segnalazione deve essere effettuata entro un mese dalla data dell’operazione.

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO
Viene istituito un nuovo registro gestito dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori) dove dovranno iscriversi tutti gli operatori professionali che commerciano oro che non saranno più iscritti in un elenco tenuto dalla Banca d’Italia, ma in un nuovo registro gestito dall’Organismo Agenti e Mediatori (OAM)

Banche: L’esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto anche dalle banche.

Requisiti richiesti: Per essere iscritti al nuovo registro, gli operatori dovranno possedere specifici requisiti di forma giuridica, capitale sociale, oggetto sociale e onorabilità. Questi requisiti saranno verificati ex novo dall’OAM.

Iscrizione obbligatoria: Tutti gli operatori professionali in oro dovranno presentare una nuova istanza di iscrizione al registro OAM, anche se già iscritti all’elenco della Banca d’Italia.

Tempi: L’istituzione del nuovo registro è prevista entro 3 mesi dall’entrata in vigore del decreto fissata al 17 gennaio. Una volta avviato il Registro, gli operatori professionali in oro avranno un periodo transitorio di 30 giorni per presentare l’istanza di iscrizione e dovranno attendere, senza interruzione operativa, l’esito della procedura di istruttoria eseguita dall’Oam.

Costi: L’OAM stabilirà i costi di iscrizione e gestione del registro, che dovranno essere sostenuti dagli operatori

In allegato il testo del Dlgs. 211/2024 e articoli del Sole 24 Ore del 7 gennaio 2025.

Tracciabilità operazioni in oro Il Sole 24 Ore 7 gennaio 25

Nuovo registro oro Il Sole 24 Ore 7 gennaio 25