Nella Gazzetta ufficiale del 22 aprile 2021 è stato pubblicato il Decreto-legge 52 del 22 aprile 2021, che aggiorna le limitazioni disposte dal Decreto legge 1 aprile 2021 n.44 .
Il nuovo Dl entra in vigore il 26 aprile, con queste novità per le attività economiche:
SPOSTAMENTI
Tra regioni diverse bianche e gialle: consentiti in entrata ed in uscita,
da/per regioni bianche o gialle verso/da zone arancioni o rosse: consentiti solo a chi è provvisto di certificato verde
Tra zone rosse e arancioni: consentiti solo a chi è provvisto di certificato verde
In zone gialle, e arancioni (interno comuni): dal 26 aprile al 15 giugno consentiti verso una sola abitazione, una volta al giorno dalle ore 5 alle ore 22 per un numero massimo di 4 persone ulteriori rispetto a quelli ivi già conviventi, oltre ai minori ed ai non autosufficienti.
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE in zona gialla
Dal 26 aprile al 31 maggio: per tutti gli esercizi abilitati, a pranzo ed a cena nei limiti degli orari previsti dagli spostamenti (fino alle ore 22) e e nel rispetto dei protocolli e delle linee guida. Resta consentita senza limiti di orario nei ristoranti e bar degli alberghi per gli alloggiati.
Dal 1 Giugno: consentita anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5 alle ore 18, o fino ad un diverso orario stabilito con delibera del Consiglio dei Ministri e nel rispetto dei protocolli e delle linee guida.
SPETTACOLI in zona gialla
Dal 26 aprile consentita l’apertura di sale teatro, sale concerto e cinema solo con posti a sedere preassegnati, garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro; capienza consentita non superiore al 50% di quella massima autorizzata (max 1.000 spettatori per spettacoli all’aperto, 500 in luoghi chiusi) rispetto dei protocolli e delle linee guida. Possibili capienze maggiori in virtù di eventuali successivi principi fissati dal Comitato Tecnico Scientifico.
SPORT in zona gialla
Dal 26 aprile consentite le attività sportive di squadra e di contatto, seguendo protocolli e delle linee guida.
Dal 1 Giugno consentita l’apertura al pubblico degli eventi agonistici seguendo le disposizioni per gli spettacoli.
PISCINE in zona gialla
Dal 15 Maggio consentita l’apertura di piscine all’aperto, seguendo protocolli e delle linee guida.
PALESTRE in zona gialla
Dal 1 Giugno, consentita l’apertura, seguendo protocolli e delle linee guida..
FIERE in zona gialla
Consentite dal 15 giugno (attività preparatoria possibile da subito) seguendo protocolli e delle linee guida.
CONGRESSI in zona gialla
Consentiti dal 1 luglio seguendo protocolli e delle linee guida.
CENTRI TERMALI E PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO in zona gialla
dal 1 Luglio consentita l’apertura seguendo protocolli e delle linee guida.
COSA SONO LE CERTIFICAZIONI VERDI?
comproveranno lo stato di avvenuta vaccinazione, di guarigione dall’infezione, o il risultato del test molecolare o antigenico.
- La certificazione verde a seguito di vaccinazione avrà una validità di 6 MESI, rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che ha effettuato la vaccinazione, e verrà resa disponibile nel fascicolo sanitario.
- La certificazione verde ad avvenuta guarigione da COVID avrà validità di 6 MESI , rilasciata su richiesta dell’interessato, da parte della struttura dove è avvenuto il ricovero del paziente, oppure per chi non è stato ricoverato dal medico di base. La validità cessa prima dei 6 mesi previsti, nel caso in cui la persona venga nuovamente aggredita dal virus (incertezza sulla durata dell’immunità)
- La certificazione verde successiva a test antigenico rapido o molecolare con esiti negativi ha una validità di 48 ore, rilasciata su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate, dalle farmacie o dai medici di base.