In una nota pubblicata il 12 marzo 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha fornito indicazioni operative alle Camere di commercio in vista della corretta ed efficace applicazione delle nuove disposizioni normative riguardanti l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC degli amministratori di società al Registro delle Imprese, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025.
In sintesi, la nota del MIMIT chiarisce che l’obbligo di comunicazione della PEC degli amministratori diversa da quella societaria, è generalizzato e deve essere adempiuto entro il 30 giugno 2025, pena sanzioni e blocco delle pratiche di iscrizione.
Questi i punti principali della nota ministeriale:
Obbligo per tutte le società:
L’obbligo si applica a tutte le società, incluse quelle già esistenti prima del 1° gennaio 2025, ad eccezione delle società semplici, delle società di mutuo soccorso, dei consorzi e delle società consortili.
Termine per l’adempimento:
Per le imprese preesistenti al 1 gennaio 2025 Il termine ultimo per adempiere all’obbligo è il 30 giugno 2025. Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025, l’obbligo coincide con il momento di deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese.
PEC individuale:
Ogni amministratore deve comunicare un indirizzo PEC individuale, distinto da quello della società. Un amministratore che ricopre tale ruolo in più società può utilizzare lo stesso indirizzo PEC.
Modalità di comunicazione:
La comunicazione e l’aggiornamento della PEC sono esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria.
Sanzioni:
La mancata comunicazione della PEC degli amministratori, essendo un’informazione obbligatoria per legge, impedisce la conclusione positiva della pratica di iscrizione presentata dall’impresa.
Inoltre, è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 del codice civile, che varia da 103 a 1.032 euro, con possibilità di riduzione a un terzo se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza.