La legge 124/2017 prevede che entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti profit e no-profit pubblichino gli estremi degli aiuti e contributi pubblici percepiti nel corso dell’anno precedente, se l’ammontare complessivo supera i 10.000 euro.
Con circolare del 25 giugno 2021, il Ministero del Lavoro ha precisato che sono esclusi dagli obblighi di pubblicità i contributi pubblici di carattere generale, anche se erogati a categorie di soggetti che soddisfano condizioni determinate. In virtù del chiarimento, l’adempimento non riguarda i contributi 5 per mille e tantomeno i contributi e sussidi ricevuti per emergenza COVID, salvo due possibili eccezioni:
- il contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore del wedding / intrattenimento / HORECA (hotel / ristoranti / catering) ex art. 1-ter, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”
- il contributo a fondo perduto a favore degli esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio colpite dall’emergenza COVID-19 (tra cui, abbigliamento, calzature, cosmetici, fiori e piante, carburanti, orologi e gioielli) ex art. 2, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”
Su queste due casistiche sono attesi chiarimenti dal Ministero del Lavoro.
CHI E’ TENUTO ALL’ADEMPIMENTO
a) soggetti profit
- Società di capitali (spa, srl, sapa) non tenute alla presentazione di nota integrativa del bilancio
- società di persone (snc, sas)
- ditte individuali esercenti attività di impresa
b) soggetti no profit
- associazioni e fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS
Non sono tenuti all’adempimento i liberi professionisti.
QUANDO PUBBLICARE
Per il 2021: entro il 30 giugno 2021 (legge 124/2017) fino alla legge di conversione del Dl Riaperture, pubblicata il 21 giugno 2021, che ha poi spostato al 31 dicembre il termine consueto per la pubblicazione.
Per il 2022: entro il 30 giugno 2022 (legge 124/2017), la conversione in legge del Decreto Milleproroghe ha spostato il termine di applicazione delle sanzioni per mancato adempimento al 1 gennaio 2023. Lo stesso provvedimento ha spostato l’applicazione delle sanzioni previste per il 2021 dal 1 gennaio 2022 al 1 luglio 2022.
DOVE PUBBLICARE
Sul sito internet del soggetto dichiarante. Per i soggetti che non dispongono di un sito internet, Confesercenti Grosseto mette a disposizione un apposito spazio.
QUALI CONTRIBUTI DEVONO ESSERE PUBBLICATI
Sono soggetti a pubblicazione:
- sovvenzioni
- sussidi
- contributi
- vantaggi
Effettivamente erogati nell’anno di riferimento e complessivamente superiori a 10mila euro erogati da:
- Stato
- Enti locali
- istituzioni universitarie
- Camere di commercio
- Enti pubblici non economici
- Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse ASL)
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni (ARAN)
- Agenzie fiscali
- Società a controllo pubblico
COME RICHIEDERE LA PUBBLICAZIONE?
Contattando Confesercenti.
ADEMPIMENTI ACCESSORI: LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LE ENTRATE
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato negli ultimi due anni di emergenza Covid-19, devono anche inviare all’Agenzia delle Entrate il modello di dichiarazione sostitutiva per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella nel c.d. “Temporary Framework” e che vengano rispettate le altre condizioni previste in tale ambito. L’adempimento va effettuato attraverso i canali telematici dell’Agenzia; la scadenza anche in questo caso è fissata al 30 giugno 2022.