Ricezione e locazione turistica: CIN obbligatorio dal 2 novembre

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Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dello specifico Avviso, per strutture ricettive e locazioni turistiche è ora possibile adottare il Codice Identificativo Nazionale (CIN),  che sarà obbligatorio dal 2 novembre 2024.

COS’E’ IL CIN – CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE?

La legge 15 dicembre 2023 n. 191 di conversione del D.L. 145/2023 (DL anticipi), pubblicata in Gazzetta ufficiale del 16 dicembre, tra le varie disposizioni ha introdotto novità per le locazioni turistiche brevi (ovvero inferiori a 30 giorni): l’obbligo di richiedere ed esporre negli annunci online il  e nuovi adempimenti in tema di sicurezza.

L’articolo 13-ter della nuova legge prevede che il Ministero del turismo tramite apposita procedura automatizzata, assegni il CIN 

  • alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche
  •  alle locazioni brevi 
  •  alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere. 

Il CIN dovrà far seguito alla presentazione in via telematica di un’istanza da parte del locatore o del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva, che riporti  oltre ai dati catastali l’attestazione dei requisiti di sicurezza degli impianti.

Nel caso la struttura sia già dotata di uno specifico codice identificativo locale la ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici e dei dati sono assicurate, ai fini dell’inserimento nella banca dati nazionale, dall’Ente territorialmente competente che aveva attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi. Il nuovo codice sostituirà quindi a tutti gli effetti i vecchi codici regionali e sarà inserito in una banca dati nazionale.

COME SI RICHIEDE IL CIN?

Il  Codice Identificativo Nazionale (CIN).  va richiesto tramite la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve e per finalità turistica (BDSR): CLICCARE QUI per accedervi.

Preventivamente è consigliabile effettuare una verifica della presenza e/o della correttezza del codice fiscale del titolare collegandosi con l’abituale operazione di login a RICESTAT e compilando l’apposita maschera con i dati richiesti (nome, cognome e codice fiscale).

Successivamente, effettuando l’accesso alla BDSR tramite identità digitale (SPID O CIE, NO CNS) i titolari visualizzano i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale, integrano le informazioni mancanti, segnalano eventuali modifiche e ottengono il CIN.

COME VA UTILIZZATO IL CIN?

Il CIN dovrà essere esposto all’esterno dell’immobile e indicato in ogni annuncio comunque pubblicato, anche da parte dei soggetti gestori dei portali telematici e dagli intermediari.

DA QUANDO?

  • A fine maggio è stata raggiunta l’intesa tra Ministero del Turismo e Conferenza Stato-Regioni per l‘avvio della Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve e per finalità turistica (BDSR),  sperimentata dal 3 giugno 2024 in Puglia (regione pilota), e successivamente in altre Regioni.
  • il 2 agosto la Regione Toscana ha preannunciato l’avvio della fase sperimentale in Toscana e la possibilità di richiedere l’effettivo CIN tramite la BDSR a partire dal 28 agosto 2024. La possibilità è stata poi effettivamente attivata dal Ministero il 28 agosto).
  • Il 3 settembre è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale l’Avviso ufficiale del Ministero del Turismo, dal quale decorrono i 60 giorni utili per la sperimentazione, al termine dei quali (ovvero il 2 novembre) il CIN sarà obbligatorio per i soggetti interessati.

Riepilogando:

  • dal 28 agosto 2024: avvio della fase sperimentale in Toscana
  • il 3 settembre: ufficializzazione da parte del Ministero
  • dal 2 novembre (60 giorni dopo): decorrenza dell’obbligo di disporre del CIN, e delle relative sanzioni

Nel frattempo, i titolari delle strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili in locazione breve erano tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti e, pertanto, a continuare ad utilizzare il Codice regionale o provinciale, laddove previsto nonché, nel caso di nuove strutture o di nuove attività di locazione, a richiedere l’assegnazione dello stesso all’ente territoriale di competenza. Nel caso della Toscana, la Regione aveva espresso l’indicazione di usare il CODICE ISTAT.

LE NOVITA’ SULLA SICUREZZA

Il Dl Anticipi ha previsto anche una serie di obblighi relativi alla sicurezza

  • per i soggetti che concedono in locazione unità immobiliari per finalità turistiche o in locazione breve,
  • per i titolari di strutture turistico ricettive,
  • per coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.

Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, gestite in forma imprenditoriale devono essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente

In ogni caso, tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili accessibili a norma di legge.

LE SANZIONI

Sono previste sanzioni per le violazioni delle disposizioni di legge che non trovano applicazione quando lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale:

  • la mancanza del CIN espone ad una sanzione da 800 a 8.000 €;
  • mancata esposizione del CIN: da 500 a 5.000 €;
  • mancanza dei requisiti di sicurezza: da 600 a 6.000 €;
  • affitto di oltre 4 immobili senza aver presentato SCIA: da 2.000 a 10.000

Le funzioni di controllo e verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative sono attribuite al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico ricettiva o l’unità immobiliare concessa in locazione; all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza è affidato il compito di effettuare specifiche analisi del rischio orientate, prioritariamente, all’individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive del codice identificativo nazionale.

COME APPROFONDIRE?