Si avvicina la fine dell’anno e con questa anche l’obbligo di assicurazione contro gli eventi catastrofali che entrerà in vigore il primo gennaio 2025 e interesserà tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia e riguarderà i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.
Nei giorni scorsi infatti il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha presentato alle associazioni di categoria i contenuti dello schema di decreto interministeriale di prossima emanazione relativo all’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative per danni derivanti da eventi catastrofali, introdotto dalla Legge Finanziaria 2024 (art. 1, commi 101 e ss. della legge 30 dicembre 2023, n. 213).
Lo schema di decreto interministeriale, predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, definisce le imprese soggette all’obbligo assicurativo, l’oggetto della copertura assicurativa e le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).
I premi saranno proporzionali al rischio, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati. Le compagnie assicurative, entro i limiti della propria tolleranza al rischio e in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale, non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese. SACE S.p.A. potrà riassicurare il rischio assunto dalle compagnie assicurative mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, a condizioni di mercato.
• L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione si ripercuoterà negativamente sulle imprese nei casi di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
La polizza, con premi proporzionali al rischio, non può prevedere un eventuale scoperto o franchigia superiore al 15 per cento del danno.
In caso di accertamento di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000 irrogata dall’IVASS.