È stato pubblicato sul BURT dell’8 luglio il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 24/R DEL 26 GIUGNO 2024 “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio” che apporta le sospirate modifiche all’obbligo di svuotamento annuale delle piscine previsto dal Regolamento regionale (d.p.g.r. 23/R/2010).
Al regolamento vigente è stato inserito un nuovo articolo dedicato allo svuotamento delle piscine, il 26 bis, ed è stato modificato l’articolo 39 (Requisiti fisici, chimici e microbiologici dell’acqua contenuta in vasca).
In particolare il nuovo articolo 26 prevede che per le piscine inserite nelle strutture ricettive non è necessario effettuare lo svuotamento totale annuale delle vasche qualora, oltre al mantenimento dei requisiti di balneabilità dell’acqua, siano rispettate le seguenti condizioni:
a) utilizzo di idonei sistemi di copertura e protezione della vasca durante il periodo di chiusura della piscina;
b) pulizia del fondo e delle pareti della vasca attraverso il ricorso a sistemi ausiliari, anche automatizzati, da effettuarsi durante il periodo di apertura della piscina con cadenza definita in funzione delle caratteristiche specifiche dell’impianto e comunque almeno settimanale;
c) abbassamento del livello dell’acqua e sanificazione manuale da effettuarsi durante il periodo di apertura della piscina con cadenza definita in funzione delle caratteristiche specifiche dell’impianto e comunque almeno mensile, a mezzo di specifici prodotti dell’area di battente dell’acqua per le piscine non a sfioro;
d)riduzione dell’uso di disinfettanti dell’acqua costituiti da cloroisocianurati in favore di prodotti privi di acido isocianurico (cloro liquido, ipoclorito di sodio, ipoclorito di calcio) al fine di limitare l’accumulo in acqua di acido isocianurico.
Oltre al rispetto di tali condizioni, al fine di limitare l’accumulo in acqua di acido isocianurico, è necessario altresì, ad impianto chiuso al pubblico, il prelievo di acqua per effettuare il controlavaggio e lavaggio dei filtri dalla presa di fondo.
Il responsabile della piscina dovrà aggiornare il documento di valutazione del rischio, dando evidenza del rispetto delle suddette condizioni.
Per quanto riguarda i Requisiti fisici, chimici e microbiologici dell’acqua contenuta in vasca), il comma 2 bis dell’articolo 39 del d.p.g.r. 23/R/2010 è stato sostituito da un nuovo comma.
Il nuovo comma dispone che per le piscine inserite nelle strutture ricettive i controlli sono effettuati con le frequenze minime di cui all’allegato B al regolamento e sulla base di procedure stabilite nell’ambito della valutazione dei rischi ed in attuazione del piano di autocontrollo, idonei comunque a garantire condizioni igieniche conformi dell’acqua in vasca.
Gli impianti ad apertura stagionale devono comunque prevedere almeno un controllo di tutti i parametri previsti dall’allegato A con analisi presso laboratorio accreditato, da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell’apertura stagionale e comunque nei trenta giorni antecedenti l’apertura.
In allegato, oltre al testo del DPGR 24/R del 26 giugno 2024, potete trovare il testo del regolamento regionale 5 marzo 2010, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n.8 “Norme in materia di requisiti igienico – sanitari delle piscine ad uso natatorio”) , coordinato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 giugno 2024, n. 24/R.
Il testo coordinato è stato pubblicato sul BURT del 12 luglio ed è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.