Tax credit per acquisto di gas ed energia elettrica: ecco come richiederlo

corrente energia enel

Come noto, alcuni provvedimenti emanati nei mesi scorsi hanno istituito il credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale ed energia elettrica,  utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

Per poter accedere all’agevolazione è necessario che la media dei costi per KWH della “componente energia elettrica” e/o che il prezzo medio del gas naturale  sia superiore al 30% rispetto alla media di quelli relativi al trimestre di riferimento del 2019. 

GLI OBBLIGHI DEI FORNITORI

Le aziende fornitrici di gas ed energia elettrica hanno l’obbligo, su richiesta via Pec da parte del cliente, di fornire i conteggi del credito d’imposta spettante, entro 60 giorni dalla data di scadenza del trimestre di riferimento.

Attenzione:  L’obbligo per i fornitori non vale nei confronti dei nuovi clienti: se nel periodo considerato l’azienda ha cambiato il proprio fornitore di gas o energia elettrica, dovrà provvedere in proprio al conteggio del credito d’imposta spettante, incaricando un tecnico professionista di propria fiducia (geometra, termotecnico ecc….).

COME RICHIEDERE IL CONTEGGIO AL FORNITORE?

In seguito alla delibera Arera 669/2022, le imprese non energivore possono richiedere entro il 29 gennaio 2023  i conteggi utili per il credito d’imposta di ottobre e novembre 2022; entro il 1 marzo 2023 quelli relativi al credito d’imposta di dicembre 2022. Una ulteriore delibera Arera è attesa per definire i tempi entro cui richiedere i conteggi utili per i crediti d’imposta del primo trimestre 2023 previsti dalla legge di Bilancio 2023.

Qui sotto sono disponibili due fac-simile di lettera da inviare via Pec ai fornitori di gas e luce, per ottenere il conteggio del credito d’imposta spettante:

Una volta ottenuto l’importo del credito spettante, le aziende che hanno incaricato Confesercenti  Siena di gestire i modelli F24 potranno far pervenire alla propria sede di riferimento i conteggi ricevuti, per procedere nella  gestione del credito.

LA COMUNICAZIONE DEI CREDITI MATURATI

Con Provvedimento del 16 febbraio 2023, l’Agenzia Entrate ha definito le modalità di invio della Comunicazione dei crediti d’imposta energetici maturati, unitamente al modello di comunicazione approvato e le relative istruzioni. La comunicazione NON deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite F24.

L’Agenzia ha precisato anche che dal 17 marzo, nel caso in cui l’importo del credito inserito in compensazione in F24 sia superiore all’importo comunicato tramite l’apposito modello, il relativo F24 verrà scartato. Di conseguenza,  i crediti “residui” al 16 marzo 2023 NON comunicati tramite l’apposito modello, di fatto non saranno più utilizzabili in F24.