Non sarà pienamente applicato prima del 2021, ma intanto il nuovo Registro Unico del Terzo Settore comporterà già effetti pratici di qui ad un mese. Il nuovo albo nazionale del No profit, previsto sin dalla riforma del 2017, ha ricevuto il via libera dalla Conferenza Stato Regioni e dal Ministero del lavoro.
Il RUNTS punta a garantire l’applicazione uniforme della normativa su tutto il territorio nazionale.
Il RUNTS sostituirà tutti i registri locali e ai sensi dell’art. 46, si articolerà in 7 sezioni:
a) Organizzazioni di volontariato
b) Associazioni di promozione sociale
c) Enti filantropici
d) Imprese sociali, incluse cooperative sociali
e) Reti associative
f) Società di mutuo soccorso
g) Altri enti del terzo settore
Nessun ente potrà essere iscritto contemporaneamente a due sezioni. Il RUNTS Sarà un registro pubblico e accessibile ad ogni singolo cittadino.
RUNTS: la prima scadenza
Entro il 31 ottobre 2020 alle associazioni intenzionate a comparire nel Registro è richiesto l’adeguamento del proprio statuto. L’adeguamento potrà esser fatto dopo quella data solo con il quorum dell’assemblea straordinaria dei soci. Prende il via quindi in questa fase la valutazione che ogni singola realtà dovrà fare rispetto all’opportunità o meno di iscriversi nel Runts., tenendo conto che tra gli adempimenti conseguenti ci saranno:
- Entro il 30.06 l’invio dei rendiconti e i bilanci di cui gli art. 13 e 14, e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente.
- Entro 30 giorni decorrenti da ciascuna modifica, la pubblicazione delle le informazioni aggiornate e depositati gli atti, incluso l’eventuale riconoscimento della personalità giuridica.
In caso di mancato o incompleto deposito delle informazioni obbligatorie, l’ufficio del Registro avrà facoltà di diffida ad adempiere nei confronti dell’ente, assegnando un termine non superiore a 180 giorni.
Per iscrizione e permanenza nel Registro è richiesto anche il possesso di un indirizzo PEC perché ogni comunicazione con il registro avverrà in via telematica.
RUNTS: COSTI E BENEFICI
Gli atti e gli adempimenti previsti dal codice comportano costi conseguenti alla redazione ed alla effettuazione. Per contro, figurare nel Registro sarà condizione necessaria per poter fruire di benefici fiscali, come ad esempio l’esclusione dal reddito imponibile degli ETS non commerciali dei contributi pubblici.